Rimborso IVA sulla TIA

Pubblicato da Alberico Anobile il 9 novembre 2009

Da TARSU a TIA

A partire dal 1999 molti Comuni hanno sostituito la Tassa Smaltimento Rifiuti con la Tariffa di Igiene Ambientale, come definito dall’art. 49 del D.lgs n 22 1997 (il cosiddetto Decreto Ronchi) e dal DPR n. 158/1999.
Le principali differenze tra TARSU e TIA riguardano:

  • il calcolo del contributo che, nel caso della TARSU è effettuato sulla base dei metri quadrati del proprio immobile (con una riduzione nel caso si viva da soli), nel caso della TIA, invece, la tariffa è determinata da dei costi generici del servizio, ai quali si aggiunge una componente variabile legata al numero dei componenti del nucleo familiare, è calcolata, cioè, in base ai rifiuti effettivamente prodotti;
  • un’evoluzione positiva, specialmente in alcune realtĂ , tesa ad incentivare sempre piĂą la raccolta differenziata ed i comportamenti delle utenze finalizzate a ridurre i rifiuti alla fonte, a massimizzare il recupero ed a minimizzare il ricorso alla discarica.

Con il passaggio da tassa a tariffa, però è divenuto possibile applicare su quest’ultima l’IVA del 10%, fino alla dichiarazione della Corte Costituzionale del Luglio 2009.

L’illegittimità dell’IVA sulla TIA

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238 del 24 Luglio 2009, ha stabilito che la TIA (tariffa di igiene ambientale) è una “tassa” e non una “tariffa”, pertanto, sulla stessa non è applicabile l’IVA.
Si riconosce, così, del tutto illegittima l’IVA al 10% applicata dai comuni interessati alla TIA, per la quale, oggi, i cittadini possono chiedere il rimborso.

La TIA in cifre

Sono oltre 6 milioni le famiglie residenti in circa 2000 comuni italiani, che dal 1999 al 2008, hanno dovuto pagare l’IVA di troppo sulla tassa sui rifiuti e che oggi devono avere indietro quanto versato in più del dovuto.
La stima di tale spesa non è affatto di poco conto: secondo quanto indicato dall’ultimo rapporto APAT, è stimabile che, tra le famiglie ed aziende, la partita viaggi intorno ai 200/300 milioni di euro all’anno.
Ad esempio: per una famiglia che paga 250 euro all’anno di TIA, quindi, la restituzione corrisponderebbe a 25 euro l’anno, che vanno moltiplicati per il numero di anni in cui si è pagata la TIA.

Cosa fare

Prima di tutto bisogna controllare di avere tutte le ricevute di pagamento relative alla TIA, facendo attenzione che, nelle relative fatture, sia stata effettivamente addebitata l’IVA.
Per richiedere il rimborso e la cessazione immediata dell’applicazione dell’IVA, per gli aventi diritto basterà recarsi presso uno degli sportelli delle FEDERCONSUMATORI dislocati su tutto il territorio nazionale, dove potranno compilare degli appositi moduli e dove riceveranno tutta l’assistenza necessaria. In ogni caso consigliamo di presentare la richiesta il prima possibile.

Cinque aspetti a cui fare attenzione

  1. Se non avete nulla che provi il versamento dell’Iva perché avete solo i bollettini, usateli comunque senza indicare gli importi dell’imposta versata.
  2. Se negli ultimi 10 anni è cambiato il gestore del servizio, ad esempio siete passati dal versamento al Comune a quello all’ente municipalizzato, inviate due richieste separate per i rispettivi periodi di competenza.
  3. La prescrizione per la richiesta di rimborso dell’Iva è di 10 anni, ma potete bloccare questo termine inviando il modulo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
  4. Il Comune o gli altri enti a cui avete pagato la TARSU o la TIA hanno 90 giorni per rispondere alla vostra richiesta di rimborso. Se non rispondono vale il principio del “silenzio diniego”: non rimborsano.
  5. Potete presentare la richiesta di rimborso fino al 24 luglio 2011. Ovviamente più aspettate più slittano i termini di prescrizione della richiesta, cioè i 10 anni. In pratica, entro il 2009 potete chiedere il rimborso fino al 1999, dal 2010 potete risalire solo al 2000 e così via. Non perdete tempo, quindi.

Ora tocca al Governo

Alla luce di tale situazione, è indispensabile che il Governo ed il Ministro delle Finanze diano disposizioni attuative affinché si dia piena applicazione alla sentenza:

  • facendo cessare l’assoggettamento ad IVA giĂ  dalla prossima bolletta della TIA;
  • mettendo in moto il meccanismo di rimborso per restituire alle famiglie quanto illegittimamente sottratto.

Federconsumatori Acerenza
c/o CGIL – Via Vitt. Emanuele III, 171
85011 Acerenza
tel e fax 0971.741698
Email: federcons.acerenza@alice.it


5 Commenti

  1. Anonimo ha scritto:

    ottimo

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  2. Anonimo ha scritto:

    un informazione….
    sulle fatture della tarsu non è scritta la voce IVA.
    non l’abbiamo mai pagata? quindi non possiamo richiedere il rimborso. o è calcolata ma non vi è la voce ‘IVA’?
    qualcuno mi saprebbe spiegare meglio. grazie.

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  3. esperto ha scritto:

    la tassa rifiuti solidi urbani non è soggetta ad IVA.

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  4. Anonimo ha scritto:

    allora questo post a cosa è servito pubblicarlo?
    Forse non ho capito io.

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  5. fernando ha scritto:

    il post non riguarda il comune di Acerenza, dove non è mai stata applicata l’iva sulla tarsu ma è sicuramente una notizia di pubblica utilitĂ …

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